INFORMATIVA ANTIMAFIA: FACCIAMO IL PUNTO!
/in normative /da DreamAdv1. La comunicazione Antimafia
Il GSE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), ha l’obbligo di acquisire, tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), la documentazione inerente l’informativa antimafia. Tale comunicazione prevede un rinnovo della documentazione già inviata negli anni passati.
2. Chi è interessato?
Sono interessati tutti i proprietari di impianti fotovoltaici che ricevono incentivi per un importo superiore a €150.000, calcolato per l’intera durata del periodo incentivante.
Tutti gli operatori coinvolti, che hanno già provveduto negli anni precedenti ad inviare le pratiche richieste, sono tenuti a caricare nuovamente la documentazione per intero e non solo la documentazione con eventuali modifiche o mancanze. In caso di variazioni nell’assetto societario, le modifiche vanno comunicate ed aggiornate nella rispettiva documentazione da inviare.
3. Qual’è la documentazione richiesta?
Ai fini delle verifiche antimafia per il tramite della prefettura, la documentazione richiesta prevede:
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i dati dei soggetti da controllare a norma dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, a cura dei soggetti obbligati ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, riferite ai loro familiari conviventi di maggiore età;
- l’eventuale dichiarazione di esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia.
Tali dichiarazioni, debitamente compilate e firmate dovranno essere corredate dei documenti di identità, in corso di validità, di ogni dichiarante.
4. A chi inviare la documentazione? Quando?
Le dichiarazioni di cui sopra e i relativi allegati, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite la sezione del Portale informatico GWA, denominata “Documentazione Antimafia”.
L’ informativa antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data del rilascio. Pertanto i soggetti sottoposti alla verifica antimafia devono ogni anno inviare la documentazione necessaria con le modalità appena descritte.
5. Cosa succede se non si invia la documentazione?
Per chi non è in regola, gli effetti delle Convenzioni e/o di ogni forma di incentivazione in essere saranno cautelativamente sospesi. Le Convenzioni e/o le altre forme di incentivazione saranno riattivate successivamente all’invio al GSE delle dichiarazioni di cui sopra, necessarie e propedeutiche agli accertamenti previsti dal Codice Antimafia.
Inoltre, nel caso di cambiamenti nell’assetto societario, la documentazione dovrà essere trasmessa entro 30 gg. dalle variazioni societarie. La violazione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni societarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.
NUOVE REGOLE DEL GSE PER IL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI
/in incentivi, normative /da DreamAdvIl GSE ha pubblicato le nuove modalità operative per il calcolo della rata di acconto che ogni possessore di impianto fotovoltaico di qualunque taglia riceve periodicamente (semestrale, trimestrale, bimestrale o mensile a seconda della potenza dell’impianto).
Le presenti modalità operative si applicano a tutti gli impianti solari fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi di cui ai Decreti Ministeriali relativi al I, II, III, IV e V conto energia.
Il valore della rata di acconto è calcolato, per ciascun impianto, sulla base della produzione storica dell’impianto stesso, utilizzando un algoritmo che attribuisce maggior peso ai valori di produzione più recenti e restituisce pertanto una rata di acconto in linea con la produzione effettiva dell’impianto.
È possibile scaricare mediante il link qui di seguito il documento relativo.
Modalità operative per l’aggiornamento della rata di acconto spettante per l’incentivo in conto energia agli impianti solari fotovoltaici.
Green Energy Service è a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

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